Assegno di mantenimento figli: chi deve pagarlo, come si calcola?

Obbligo di mantenere i figli: cosa dice la legge


In Italia, il dovere di mantenere i figli grava su entrambi i genitori, indipendentemente dal fatto che siano sposati, conviventi o separati. Tale obbligo nasce semplicemente dall’aver generato un figlio e si fonda sull’articolo 30 della Costituzione e su diverse norme del Codice civile. Questo dovere resta valido anche in caso di crisi della coppia e comprende non solo il sostentamento materiale, ma anche l’educazione e l’assistenza morale.

La legge prevede che ciascun genitore contribuisca secondo le proprie possibilità economiche e la propria capacità lavorativa, anche se non percepisce un reddito da lavoro dipendente. Nessuno può sottrarsi a tale impegno, nemmeno in caso di perdita della responsabilità genitoriale.


Quando e a chi è dovuto il mantenimento?


Nella maggior parte dei casi, il genitore che non vive stabilmente con i figli è chiamato a versare un contributo mensile. Questo non avviene automaticamente: se i genitori non raggiungono un accordo, è il giudice a stabilire la misura e le modalità con cui ciascuno deve contribuire, valutando diversi fattori. Fra questi vengono considerati i redditi, il tempo trascorso con il figlio, le esigenze personali, l’assegnazione della casa ed ulteriori elementi necessari alla costruzione di un quadro preciso della situazione.

Anche nei casi di separazione consensuale, la proposta dei genitori deve essere vagliata dal giudice, che può modificarla se la ritiene non conforme all’interesse del minore. L’accordo può prevedere anche forme diverse di contribuzione, come il mantenimento diretto o l’intestazione di un immobile al figlio.


Come viene calcolato l’importo dell’assegno di mantenimento?


Non esistono formule matematiche fisse per calcolare il mantenimento economico per i figli. Tuttavia, la legge e la giurisprudenza stabiliscono alcuni criteri guida, tra cui:

  • le necessità attuali del figlio (alimentazione, scuola, salute, tempo libero);
  • il tenore di vita goduto in costanza di convivenza familiare;
  • i tempi di permanenza con ciascun genitore;
  • le risorse di entrambi i genitori;
  • la rilevanza economica dei compiti di cura svolti;
  • l’assegnazione della casa familiare.
  • Questi parametri, pur se chiari nella teoria, richiedono una valutazione concreta, affidata alla discrezionalità del giudice. Per questo motivo, anche in casi simili, gli importi possono variare significativamente.


    Orientamenti pratici: cifre indicative in base al reddito

    Sebbene non esistano tabelle ufficiali valide per tutto il territorio nazionale, alcuni tribunali, come quello di Monza, hanno elaborato linee guida orientative basate su fasce di reddito.

    Ecco alcuni esempi generici:

    • reddito di 1.500 € netti: contributo compreso tra 375 e 450 € per un figlio;
    • reddito di 2.000 €: cifra tra i 400 e i 500 €;
    • reddito di 3.000 €: contributo tra 500 e 750 €.

    In caso di più figli, l’importo cresce ma non in maniera proporzionale: ad esempio, due figli possono comportare un versamento complessivo di circa 600-700 €, e non il doppio rispetto a uno solo.

    Inoltre, anche il genitore disoccupato può essere chiamato a versare il contributo di mantenimento. Tenuto conto della situazione di disoccupazione, in genere attraverso importi molto contenuti, a meno che non dimostri di essere oggettivamente privo di qualsiasi mezzo.


    Alternative all’assegno mensile: il mantenimento diretto

    In alcuni casi, specialmente in presenza di collocamento alternato dei figli, è possibile optare per un sistema più flessibile, in cui ogni genitore provvede direttamente alle spese durante i periodi di permanenza del minore. Si parla in questo caso di mantenimento diretto, che può sostituire il contributo mensile.

    Tuttavia, questa forma è poco diffusa e richiede grande collaborazione tra i genitori. Inoltre, le spese straordinarie (come viaggi studio, visite mediche specialistiche o corsi sportivi) devono comunque essere divise, generalmente al 50%.


    Quanto dura il contributo e quando può cessare?


    Il dovere di sostenere i figli non termina con il raggiungimento della maggiore età, ma continua fino a quando il figlio non diventa economicamente autosufficiente.

    Questo principio è stato recentemente riaffermato dalla giurisprudenza, che ha però stabilito alcuni limiti: se il figlio non dimostra impegno nello studio o rifiuta offerte di lavoro senza motivo, il genitore può chiedere la cessazione del contributo, sempre previa valutazione del giudice.

    Vi sono alcuni ulteriori dubbi ricorrenti in merito all’assegno di mantenimento e alle indicazioni di legge. Fra questi:

  • è possibile sospendere il contributo quando il figlio si trova in vacanza con l’altro genitore? No. La somma stabilita va corrisposta anche durante le vacanze, perché non rappresenta un rimborso mensile, ma una quota annuale forfettaria basata sul fabbisogno complessivo del figlio;
  • il genitore ricevente può rinunciare alla somma? No, perché il diritto al sostegno appartiene al figlio. Non può essere oggetto di rinuncia né compensazione tra i genitori. Solo il giudice può decidere modifiche o revoche;
  • è previsto un controllo su come viene spesa la somma versata? La legge non impone l’obbligo di rendiconto. Eventuali accordi privati possono prevederlo, ma sono rari e spesso poco graditi dal genitore percipiente.

  • Conclusione


    Il mantenimento economico dei figli rappresenta una responsabilità condivisa e non eludibile. In caso di separazione, trovare un equilibrio equo e sostenibile tra le risorse dei genitori e le esigenze dei figli è fondamentale. Sebbene il contributo economico sia spesso stabilito sotto forma di somma mensile, non è l’unica strada possibile: modalità come il mantenimento diretto o la gestione proporzionale delle spese possono essere soluzioni alternative.

    Ogni situazione è unica e richiede valutazioni su misura, ma ciò che non cambia mai è l’interesse superiore del figlio, che resta il punto di riferimento per ogni scelta.


    Rif. Normativi

    Art. 30 Costituzione – Dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli

    Art. 315-bis c.c. – Diritti e doveri del figlio

    Art. 316-bis c.c. – Concorso nel mantenimento

    Art. 317-bis c.c. – Obbligo degli ascendenti al mantenimento

    Art. 337-ter c.c. – Provvedimenti riguardo ai figli

    Art. 337-septies c.c. – Disposizioni a favore di figli maggiorenni

    Legge 10 dicembre 2012, n. 219 – Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (equiparazione giuridica tra figli nati nel e fuori dal matrimonio)

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