Separazione consensuale: cos’è, come funziona, quali sono i tempi?

La separazione consensuale è una procedura legale che permette a due coniugi di interrompere la loro vita matrimoniale in modo condiviso, stabilendo insieme le condizioni future. A seguito della Riforma Cartabia, sono stati introdotti importanti aggiornamenti per rendere il processo più agile e trasparente.
Vediamo dunque più in dettaglio le caratteristiche del procedimento, analizzando il contesto, le modalità e i tempi necessari dall’attivazione alla conclusione.


Cosa significa separazione consensuale?

Con “separazione consensuale” si intende l’accordo tra due coniugi per interrompere la loro convivenza e definire in modo pacifico le regole che disciplineranno la vita futura, in particolare in merito a figli, beni e sostegno economico.
L'intesa evita il contenzioso in tribunale e facilita una soluzione più rapida e meno traumatica.
A seguito della Riforma Cartabia, anche per la separazione consensuale è necessario usufruire dell’assistenza di un avvocato. È però possibile, a differenza della separazione giudiziale, ricorrere alla procura congiunta e nominare un solo avvocato per entrambi i coniugi.


Riforma Cartabia e separazione consensuale: le principali novità

La Riforma Cartabia, attuata nel 2023, ha modificato le regole processuali per numerosi procedimenti familiari. Anche la separazione consensuale è stata interessata da una semplificazione delle modalità operative, pur mantenendo le tutele fondamentali per le parti coinvolte, soprattutto in presenza di figli minori o fragili.
Il nuovo modello processuale prevede un rito unificato che si applica a:

  • separazioni consensuali;
  • divorzi consensuali;
  • cessazione dell’unione civile;
  • regolamentazioni dell’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio;
  • richieste congiunte di modifica delle condizioni già stabilite.

A quale tribunale rivolgersi?

Secondo la nuova normativa, il ricorso può essere presentato presso il Tribunale del luogo di residenza o domicilio di uno dei coniugi. Ciò offre maggiore flessibilità e agevola la scelta logistica, specialmente quando le parti risiedono in città diverse.

Come si presenta il ricorso congiunto?

Il primo passo è la redazione e il deposito di un ricorso sottoscritto da entrambi i coniugi, a differenza del passato dove bastava la firma del legale. Questo documento deve contenere:

  • i dati anagrafici e fiscali di entrambi i coniugi;
  • una sintesi dei fatti e delle ragioni della separazione;
  • l’accordo su affidamento e mantenimento dei figli;
  • le condizioni patrimoniali, incluse le disponibilità economiche degli ultimi tre anni;
  • eventuali accordi di divisione dei beni.

Se la coppia ha figli minori o non autonomi, è necessario presentare anche un piano genitoriale, che descriva le abitudini quotidiane dei minori, comprese le attività scolastiche, educative ed extrascolastiche.

Trattazione scritta o udienza in presenza?

Una delle novità più significative introdotte è la possibilità, per i coniugi, di evitare l’udienza fisica. Infatti, se nel ricorso entrambi dichiarano di non voler riconciliarsi, possono chiedere che il giudice decida sulla base di note scritte, snellendo ulteriormente il procedimento.
In ogni caso, il giudice incaricato può convocare le parti solo se ritiene necessario approfondire determinati aspetti o se emergono criticità.

Il ruolo del Pubblico ministero

Una volta depositato il ricorso, la documentazione viene trasmessa al Pubblico ministero, il quale ha il compito di esprimere un parere entro tre giorni prima dell’udienza, nel caso in cui questa venga effettivamente fissata.

Esito della procedura: la sentenza

A conclusione dell’iter, il tribunale emette una sentenza che prende atto degli accordi, oppure li omologa. Qualora rilevi che gli stessi non tutelino adeguatamente l’interesse dei figli, il giudice può convocare i coniugi per proporre modifiche. In caso di mancata correzione, la domanda può anche essere rigettata.


Tempi della separazione consensuale

Uno dei vantaggi principali della separazione consensuale è la rapidità del procedimento. Nelle situazioni “standard”, in cui tutti i documenti risultano conformi e le parti sono cooperative, la procedura può concludersi in due o tre mesi.
Se invece risultano necessarie integrazioni o vi sono verifiche supplementari (per esempio, su minori o beni da dividere), i tempi si allungano.
La possibilità di trattazione scritta consente inoltre di ridurre i tempi ulteriormente, evitando l’udienza in presenza.


Quali documenti bisogna preparare?

Per presentare correttamente un ricorso congiunto occorrono:

  • dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • visure su proprietà immobiliari e beni mobili registrati;
  • estratti conto bancari recenti;
  • piano genitoriale (se presenti figli);
  • eventuali accordi di natura economico-patrimoniale.

Vantaggi della separazione consensuale

Scegliere di ricorrere alla separazione consensuale comporta benefici pratici, emotivi ed economici:

  • riduzione delle conflittualità tra i coniugi;
  • tempi e costi ridotti rispetto alla separazione giudiziale;
  • maggiori tutele per i figli;
  • pieno controllo sugli accordi da parte delle parti;
  • possibilità di evitare udienze pubbliche.


Conclusioni

La separazione consensuale è oggi uno strumento ancor più snello ed efficace in seguito alle innovazioni introdotte dalla Riforma Cartabia. La procedura è più rapida, flessibile e vicina alle esigenze concrete delle famiglie.
Optare per un accordo congiunto consente di gestire il delicato momento della separazione con rispetto reciproco, chiarezza e velocità, tutelando al meglio tutte le persone coinvolte.

Riferimenti normativi

Art. 473-bis.47 c.p.c. – Ambito di applicazione del rito unitario per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie.
Art. 473-bis.51 c.p.c. – Procedimento congiunto per separazione consensuale, divorzio consensuale, scioglimento dell’unione civile e modifiche delle condizioni.
Art. 473-bis.12 c.p.c. – Contenuto del ricorso introduttivo e documentazione da allegare, anche in caso di figli minori o non autosufficienti.
Art. 473-bis.4 c.p.c. – Ascolto del minore nei procedimenti contenziosi, facoltativo nei procedimenti consensuali.


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